Bloccato un cantiere in pieno centro. A fare ricorso al Tar una famiglia di residenti che ha notato delle anomalie riguardo le fasi di demolizione della palazzina confinante. Dopo aver fatto accesso agli atti presso il Comune, i residenti si sono accorti che i “lavori previsti” erano ben diversi da quelli che si stavano invece portando avanti, anche in base ai grafici ottenuti. Hanno quindi deciso di agire per vie legali per far valere i loro diritti. Al posto di una palazzina di due piani sarebbe infatti dovuta nascere una palazzina da quattro piani, ben il doppio del previsto.
I giudici di Latina hanno accolto quindi il ricorso dei residenti : ” Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le parti resistenti a rifondere le spese giudiziali della ricorrente, ciascuna nella misura di 1.500,00 euro, oltre alla metà pro parte di Iva, c.p.a. e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa”.
Un evidente aggravio per i residenti, poiché la palazzina che sarebbe dovuta nascere avrebbe cambiato le condizioni spaziali, non rispettando di fatto le distanze previste dalla legge. Si sarebbe trattato infatti non di una demolizione e ricostruzione ma di una nuova costruzione.
Si legge nella sentenza emessa nei giorni scorsi “L’attuale previsione del citato art. 3, comma 1 lett. d), anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 10 D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020),
in effetti, stabilisce che la demolizione-ricostruzione consiste nella realizzazione di un organismo edilizio anche diverso dal preesistente per sagoma, prospetti e caratteristiche volumetriche.
Nel caso di specie, la relazione tecnica di progetto, la Tavola grafica n. 1 e la Tavola grafica n. 2 mostrano che il nuovo edificio integra quasi un raddoppio volumetrico, secondo gli indici ex art. 15/0 delle N.t.a. di P.R.G., a seguito di demolizione dell’edificio preesistente, con incrementi in sopraelevazione del piano
primo (e deroghe alle distanze legali).
Il limite di incremento del 20 per cento in nessun modo può consentire un raddoppio dei piani in elevazione dell’edificio demolito da ricostruire, anche a voler considerare che i volumi da realizzare in incremento siano ammessi dalla pianificazione urbanistica. N. 00250/2025 REG.RIC.
Per dar luogo a una demolizione-ricostruzione in senso proprio si può beneficiare dell’incremento di volumetria ma solo fino al 20 per cento; oltre quel limite l’ampliamento volumetrico diventa nuova costruzione (cfr.: T.a.r. Lazio Latina I, 25.11.2020 n. 430)”.
La decisione dei giudici non lascia spazio a interpretazioni
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