Precisazione in merito alla notizia del sequestro di liquidi da inalazione in un esercizio di vendita di Cassino pubblicata l’11 Febbraio 2020 anche da Tg24 dopo la nota della Guardia di Finanza.
In riferimento alle notizie di recenti sequestri sul territorio in tema di prodotti da inalazione senza combustione la Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per il Lazio e l’Abruzzo ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni.
I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo; la commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione è subordinata alla preventiva comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da parte del soggetto autorizzato alla gestione di un deposito, dei seguenti elementi:
• a) denominazione della marca del prodotto liquido da inalazione;
• b) caratteristiche della confezione ovvero del dispositivo monouso destinati all’immissione in consumo;
• c) capacita’ espressa in millilitri della confezione o del dispositivo monouso;
• d) paese d’origine della confezione se situato fuori dell’Unione europea;
• e) ragione sociale e sede legale del produttore o dell’importatore stabilito nell’Unione europea;
L’Agenzia assegna ai prodotti liquidi da inalazione un codice identificativo univoco comunicandolo al soggetto autorizzato, e provvede alla pubblicazione degli elementi di cui al comma 1 sul proprio sito istituzionale.
I soggetti autorizzati alla gestione di un deposito possono vendere tali prodotti a distanza comunicando preventivamente all’Agenzia i siti web utilizzati ovvero cederli agli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio.
La norma prevede che possano vendere liquidi da inalazione le rivendite di generi di monopolio, le farmacie, le parafarmacie e gli esercizi di vicinato se, per questi ultimi, tale attività sia svolta con prevalenza rispetto alle altre eventuali attività esercitate. Tali esercizi si impegnano, tra l’altro, a verificare che i prodotti da inalazione senza combustione commercializzati, costituiti da sostanze liquide e contenenti nicotina, siano conformi alle disposizioni di legge e ad osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell’acquirente, richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente. L’autorizzazione ha validità biennale.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Forze di Polizia, nell’ambito delle verifiche e i controlli sul territorio, verificano eventuali condotte illecite che possono integrare la fattispecie del contrabbando (articoli 291 bis e ss. del TULD), ovvero della vendita senza autorizzazione (art. 96 L. 907/1942 e s.m.). La prima fattispecie si concretizza quando, in sede di controllo, vengono rilevati in vendita prodotti privi del codice univoco di identificazione in tali casi in relazione al quantitativo di prodotto irregolare rinvenuto l’illecito ha valenza penale o solo amministrativa ma vi è comunque la sanzione della chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese (la prima volta). In caso di vendita senza autorizzazione invece si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 10.000 e la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio.
La presente precisazione mira, quindi, a sottolineare il corretto iter della procedura di autorizzazione, e il lavoro di verifica e controllo svolto dagli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, volto al contrasto delle attività illecite, alla difesa della salute dei cittadini e al rispetto del divieto di fumo per i minori.
(fonte: Comunicato Stampa)