Il TAR del Lazio sezione distaccata di Latina ha respinto il ricorso dell’ex presidente della Comunità Montana Valle del Liri, Gianluca Quadrini.
L’antefatto
A Marzo, infatti, il Presidente della Regione Lazio, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali, nell’ambito dell’iter avviato per la trasformazione delle ventidue Comunità Montane del Lazio in Unioni di Comuni Montani, attraverso decreto ha disposto la revoca delle nomine a Quadrini di Commissario Straordinario Liquidatore e di sub Commissario Liquidatore della XV° Comunità Montana “Valle del Liri”.
Con un altro decreto, inoltre, Zingaretti ha nominato Rossella Chiusaroli quale Commissario ai sensi dell’art. 3, comma 130 L.R. 17/2016 assegnando ad essa il termine di sessanta giorni per la trasmissione del bilancio finale di liquidazione. Tale azione è stata contestata da Gianluca Quadrini che prontamente, sostenendone l’illegittimità, attraverso il ricorso al TAR, ne ha richiesto la sospensione al fine di poter personalmente completare le attività di liquidazione e trasformazione dell’Ente.
I motivi aggiuntivi e il ricorso respinto
Nella seconda udienza l’ex presidente della Comunità Montana, tramite l’avvocato Massimo Di Sotto ha proposto dei motivi aggiunti nel quale ha contestato che la vera motivazione della revoca è stata taciuta e che quella riferita dal decreto, oltre che di per sé inconsistente era anche apparente. In più, i motivi aggiunti avevaono mosso eccezione di incostituzioinalitò delle norme regionale che consentirebbero simili revoche, senza consultazione alcuna con gli enti locali aveva mosso. La Regione e la neo commissaria, Rossella Chiusaroli si sono difese, tra l’altro, negando la fondatezza e la legittimità del ricorso perché la revoca si basava su alta discrezionalità e un ritardo nell’assunzione degli atti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione distaccata di Latina, nella Camera di Consiglio di ieri, ha respinto la domanda cautelare di cui al ricorso e ai motivi aggiunti di Gianluca Quadrini.
Le motivazioni
«Considerato che, – si legge nell’ordinanza del TAR – al sommario esame proprio della presente fase, non si rinvengono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, attesa l’assenza di evidenti profili di “fumus”, legata alla discrezionalità di cui godeva la Regione nel disporre la revoca contestata e ai presupposti di fatto su cui la stessa si è collegata nella vigenza della norma applicata;
Considerata, anche allo stato della procedura, la prevalenza, nel necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, di quello pubblico alla riorganizzazione delle strutture territoriali montane rispetto a quello personale come prospettato dal ricorrente».
Le parole di Quadrini
Quest’ultimo, appresa la sentenza ha dichiarato di rispettare la decisione ma non condividerla. «Prendo atto della pronuncia e valuterò se proporre appello. Posso dire – ha spiegato Quadrini – che i presupposti di fatto considerati dalla Regione erano stati indicati come insussistenti e inifluenti dalla stessa nota dell’assessore del 26 febbraio, richiamata nella revoca e che indicava di revocarmi senza spiegare perché . Adesso si apre uno scenario che rischia davvero di condurre a estinzione della Comunità, senza trasformarla in unione. L’interesse azionato non era solo personale e si collegava direttamente alla tutela di tutto il territorio montano che mi sono onorato di amministrare per anni e con importante avanzo di amministrazione nell’ultimo rendiconto».