Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1883 del 9.03.26 ha respinto l’appello presentato dal Comune di Cassino sulla sentenza del TAR del Lazio, Sezione di Latina, che aveva annullato in toto il permesso di costruire n.3805 del 4.04.2024 per una costruzione a ridosso di Via Grosso in Cassino (nei pressi del Consorzio di Bonifica Valle del Liri e al Confine della proprietà di una famiglia cassinate).
La questione posta dai confinanti era che la costruzione era stata impropriamente rappresentata come una semplice demolizione e ricostruzione di un preesistente edificio, ma in realtà sommava la vecchia cubatura dello stesso, quella che restava ancora sul lotto e l’incremento di cubatura del 20% che la legge regionale sulla rigenerazione urbana consente non per qualsiasi attività, ma esclusivamente e proprio per la mera demolizione ricostruzione.
Il TAR di Latina non ha avuto dubbi ed ha subito annullato tutto perché… il troppo storpia .
Il Comune, tuttavia, ha proposto appello ed oggi il Consiglio di Stato gli ha ricordato come comportarsi a tutala del suo territorio
Gli ha detto, infatti, che “Dalla realizzazione del progetto, come autorizzato, gli originari ricorrenti, proprietari dell’edificio fronteggiante quello oggetto di causa, avrebbero tratto un sicuro e concreto pregiudizio, poiché il nuovo fabbricato, elevandosi per quattro piani fuori terra, in luogo dei due avrebbe sicuramente inciso negativamente su vedute, aria e luce delle loro abitazioni e con la loro impugnazione si sono opposti al titolo legittimante la sua costruzione“.
Ed ha quindi aggiunto che “L’intervento assentito non consiste in una semplice ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente ed ampliamento nei limiti consentiti dalla vigente disciplina edilizia, ma in una vera e propria nuova costruzione, caratterizzata dalla illegittima sommatoria degli aumenti volumetrici consentiti dalla rigenerazione urbana e di quelli collegati all’utilizzazione della volumetria residua secondo gli indici di zona“.
La sentenza ha tenuto a ricordare che la questione non è neanche una novità perché già con la sentenza, IV, 2 maggio 2024 n. n.4005 il Consiglio di Stato aveva ben precisato quando si possono concedere gli incrementi volumetrici.
Con una punta di amarezza si può dire che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, e peggiore azione di quella che non si informa.
Tra l’altro, la parte finale della sentenza fa riferimento ad una richiesta di diminuzione di cubatura avanzata dall’impresa, che pure ha proposto appello perdendo allo stesso modo, richiesta evidentemente non decisa dal Comune e che il Giudice non ha esaminato perché successiva al ricorso .
In definitiva, il Comune avrebbe agito illegittimamente, senza seguire le indicazioni in materia, e senza neanche cercare di trovare una soluzione, pur avendone il potere.
Tanta, troppa inerzia e si va avanti solo per “cause perse”.
CLicca qui per leggere ulteriori notizie


