Una storia che va avanti da anni e sulla quale ci sono state già diverse sentenze. Protagonisti tre vigili urbani che prestarono servizio presso l’Ente a tempo determinato nella funzione di agenti di polizia locale, inquadrati nella posizione giuridica C – posizione economica C1 – nei periodi dal 15 ottobre 2012 al 14 gennaio 2013 e dal 15 gennaio 2013 fino al 14 ottobre 2015. A rappresentarli nella sede del Tar del Lazio l’avvocato Toni De Simone.
In seguito all’entrata in vigore dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 25.5.2017 hanno presentato, in data 4 luglio 2017, istanza di stabilizzazione, avendo prestato servizio alle dipendenze del Comune di Cassino per tre anni. Il Comune di Cassino, con delibera di Giunta Comunale n. 562 del 30 novembre 2017 di riapprovazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, ha, pertanto, provveduto ad inserire nella pianta organica i posti di agenti di polizia locale già ricoperti dai ricorrenti.
Inoltre, con delibera di Giunta n. 285 del 10 settembre 2018 di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, il Comune di Cassino ha statuito espressamente di dare corso all’assunzione di 3 vigili urbani con la seguente modalità: “stabilizzazione art. 20 D.L 75/2017”. Con deliberazione n. 42 del 28 marzo 2019, assunta dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale, il Comune di Cassino ha confermato di dare corso all’assunzione di 3 vigili urbani con la seguente modalità: “stabilizzazione art. 20 D.L 75/2017”, come già previsto con la delibera di Giunta n. 285 del 10 settembre 2018.
Successivamente, il Comune di Cassino, a seguito dell’insediamento della nuova amministrazione ha, tuttavia, approvato il piano triennale di fabbisogno del personale 2020/2022 ed il piano assunzioni 2020, con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 9 aprile 2020, disponendo il reclutamento per l’anno 2020 di n. 6 vigili urbani (invece dei 3 previsti in precedenza), tutti con la modalità del pubblico concorso e senza alcuna stabilizzazione.
In pratica le posizioni dei tre vigili in attesa di stabilizzazione sono come “state cancellate” o azzerate, spariti dal fabbisogno previsto precedentemente. Negli anni ci sono stati diversi procedimenti che si sono tenuto davanti al Tar, ma il contenuto della questione di fatto è cambiato ben poco. I tre vigili avrebbero dovuto essere stabilizzati, come previsto e predisposto sia dalla normativa vigente che dalle disposizioni emanate dal Commissario Prefettizio.
Quando dal Tribunale Amministrativo, anche a seguito di diverse delibere emanate successivamente dall’amministrazione comunale che, di fatto, giustificava la mancata assunzione delle tre unità, sono state chieste spiegazioni dettagliate, l’Ente avrebbe dato risposte giudicate incongruente.
Si legge nella sentenza ” La motivazione posta alla base della ribadita scelta del pubblico concorso in luogo della richiesta stabilizzazione, si palesa, a giudizio di questo collegio, incongruente ed apodittica. Innanzitutto, viene palesemente contraddetto, nella gravata delibera, il riconoscimento del legittimo affidamento ingenerato, in capo ai ricorrenti, dai Piani del fabbisogno di personale approvati nel 2018 (dalla Giunta comunale) e nel 2019 (dal Commissario straordinario), come già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1502/2022. Sotto tale profilo, dunque, nella parte in cui si esclude la rilevanza di alcun legittimo affidamento discendente dalla previa previsione, nei Piani di Fabbisogno del personale del 2018 e 2019, dell’avvio della procedura di stabilizzazione in favore dei ricorrenti, la motivazione è illegittima. Del pari, si rivela del tutto contraddittoria ed apodittica laddove si afferma come il lungo tempo ormai trascorso dal momento dell’assunzione dei ricorrenti, avvenuta nel 2012, “unita alla sopravvenienza dei riferiti elementi di profonda evoluzione del sistema di pubblica amministrazione, esclude che, nel caso specifico, possano essere ravvisati elementi di professionalità acquisiti che meritino di essere valorizzati”. La motivazione si palesa, innanzitutto, contraddittoria perché il lungo tempo ormai trascorso “dall’assunzione dei ricorrenti” è un elemento che non può in alcun modo essere oggetto di valutazione a tal fine, da parte dell’amministrazione, in N. 00500/2022 REG.RIC. considerazione del fatto che:- la facoltà di procedere alla stabilizzazione è stata introdotta dal d. lgs. n. 75 del 2017, per i soggetti che, come i ricorrenti, fossero in servizio al momento dell’entrata in vigore della l. n. 124 del 2015, cosicché del tutto legittimamente e tempestivamente i ricorrenti hanno presentato la relativa istanza al Comune di Cassino in data 4 luglio 2017;- il successivo decorso temporale deve ritenersi imputabile unicamente alla resistente amministrazione che con i provvedimenti succedutesi nel tempo ha sempre negato l’avvio del procedimento di stabilizzazione, ex art. 20, comma 1, d. lgs. n. 75/2017, in favore dei ricorrenti, come da loro istanza, obbligandoli a ben due giudizi innanzi al giudice amministrativo. La motivazione si rivela, altresì, apodittica, laddove si imputa ai medesimi ricorrenti la carenza dei requisiti professionali che, in relazione all’evoluzione del contesto normativo, sarebbero ora richiesti per svolgere il servizio di vigile urbano, dal momento che non risulta essere stata effettuata alcuna verifica in concreto della sussistenza o meno degli stessi in capo ai ricorrenti”.
In pratica il tempo trascorso dal concorso regolarmente sostenuto dai tre vigili in questione e la mancata assunzione non sarebbe imputabile ai tre soggetti, quanto ai continui provvedimenti emessi negli anni che hanno negato l’avvio del procedimento di stabilizzazione, trascinando la questione nelle aule di tribunale. Inoltre, per quanto riguarda l’eventuale carenza di requisiti professionali, in relazione all’evoluzione del contesto normativo, nessuno dall’Ente si è mai posto il problema di valutare la preparazione dei tre vigili in base alle nuove competenze richieste.
Il Tar ha quindi stabilito che si debba procedere con la stabilizzazione e, ” Condanna la resistente amministrazione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Di Placido Valentina, Fusco Luigi e Giancarlo Mori, delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 3.000 (euro tremila/00) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge”.
Ora si aprono diversi scenari perché dei tre protagonisti, due hanno in questi anni trovato lavoro presso altri Enti, e uno è rimasto senza lavoro. Si tratterebbe, per chi ha trovato lavoro, di contratti part time, seppur a tempo indeterminato. Quindi, oltre a prevedere la stabilizzazione, in altra sede dovrebbe essere calcolato il rimborso dovuto ai tre vigili che, pur avendone diritto e requisiti normativi, non sono stati assunti in questi anni. Poi sarà una decisione personale, e dei singoli a questo punto, valutare se procedere con la stabilizzazione o restare dove si trovano attualmente. Inoltre c’è da riflettere sulle spese che l’Ente dovrà farsi carico per il lungo percorso giudiziario, per le spese che si dovranno sostenere a seguito della condanna e per gli eventuali rimborsi che dovranno essere versati. Si sarebbe potuto evitare tutto questo iter? Sarebbe bastato seguire le disposizioni emanate dal Commissario prefettizio? Non è dato saperlo, quello che è evidente è il quadro attuale. In ogni caso c’è ancora la possibilità di riportare di nuovo tutto in tribunale e continuare su questa strada, anche se di fatto, le varie sentenze e il tempo sembra continuino a dare ragione ai tre vigili urbani.
Clicca qui per leggere ulteriori notizie