Come stabilito dalla nuova ordinanza emessa oggi dal Presidente Zingaretti, la provincia di Frosinone è ufficialmente in Zona Rossa. Dunque anche la città di Cassino sarà soggetta alle restrizioni più severe previste in questi casi dall’8 fino al 21 marzo. Vi riassumiamo in breve tutte le regole, se le avete dimenticate.
Spostamenti
Fino al 27 marzo 2021, nella aree definite rosse sono consentiti soltanto i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma). Ma anche il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. E’ ancora valido il divieto di spostamento tra regioni anche di diverso colore (tranne per le compravate esigenze). Non è consentito raggiungere seconde case fuori dalla Regione o Provincia autonoma e sono sempre valide le limitazioni agli spostamenti dalle ore 22 alle 5. In caso di controlli, deve sempre essere esibita l‘autocertificazione
Quali negozi sono chiusi
Vengono chiusi tutti i negozi al dettaglio, tranne i rivenditori di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, le edicole. Sono aperti anche lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, negozi di abbigliamento per bambini e di giocattoli, profumerie, pompe funebri, distributori automatici. Per quanto riguarda i centri commerciali, le uniche attività aperte al loro interno sono i gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, mentre tutti gli altri negozi verranno chiusi. I mercati possono vendere solo generi alimentari. Prevista anche la sospensione, esclusivamente in zona rossa, dei servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere.
Asporto e consegna a domicilio
In zona rossa i ristoranti e i bar sono chiusi.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- 5.00 – 18.00, senza restrizioni;
- 18:00 – 22:00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Continua ad essere consentita per i ristoranti.
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati
Scuola
Si prevede la sospensione dell`attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell`infanzia ed elementari. 100% didattica a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Sport
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese. Fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale. Con provvedimento del CONI o del CIP. Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Vietato lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
L’attività motoria è consentita, ma solo vicino alla propria casa. Bisogna rispettare la distanza di almeno un metro da altre persone, con l’obbligo delle mascherine.
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