Tempo fa, in un nostro articolo, furono messe in evidenza tutte le criticità relative al nuovo impianto delle odiatissime strisce blu. (Leggi Strisce blu, un servizio che la città non digerisce)
In primis furono posti all’attenzione problemi, a nostro avviso, come anche l’avviso di molti cittadini viste le loquaci dimostranze, come la non gratuità del servizio per gli abitanti diversamente abili. Problema tutt’ora non risolto. Altra criticità, non banale, considerata sempre l’alta concentrazione delle polveri sottili, era la non considerazione delle automobili elettriche o affini che ricordiamo non pagano bollo e possono girare nei centri urbani delle città più grandi di Italia senza ovviamente pagare i parcheggi. (Leggi Strisce blu, errare è umano, perseverare è diabolico).
Il codice della strada e la gestione strisce blu
In fine, sempre nello stesso articolo, furono messe in evidenza tutte le anomalie relative al non rispetto del codice della strada in fase di gestione degli stalli. Non poche furono le segnalazioni di stalli “irregolari” da parte dei nostri cittadini. Parcheggi per disabili non a norma. Altri posti nei pressi delle strisce pedonali, altri ancora su dossi. Ed infine quelli posti a distanza non corretta dagli incroci.
Ad oggi, queste problematiche sono per lo più ancora lì in sospeso. E a seguito del brutto incidente avvenuto il 14 c.m. per il corso. Considerato che è stata coinvolta anche un’auto parcheggiata, ci sono sorti alcuni dubbi sull’effettiva regolarità della posizione di quello stallo.
Il nuovo cds
All’articolo 158 del Nuovo codice Stradale “divieto di fermata e di sosta dei veicoli” sono riportati tutti i luoghi dove non è possibile fermarsi o parcheggiarsi. Alla Lettera f) è riportata la dicitura “nei centri abitati, sulla corrispondenza di aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione”. A questo punto la domanda sorge spontanea ma quell’auto parcheggiata era posta a debita distanza dall’incrocio?
Se no , l’assicurazione chiamata in causa potrà risarcire il danneggiato? Sempre se venisse accertata la distanza non idonea a chi dovrebbe rivolgersi il proprietario dell’auto per farsi risarcire? Al comune o al gestore del servizio? Logicamente non sta a noi rispondere, bensì ad un legale.